6. MODIFICHE E CANCELLAZIONE DELL’EVENTO DA PARTE DEL FORNITORE
6.1. Il Paese, la città e le date di svolgimento vengono fissati al momento dell’acquisto. L’indirizzo esatto della sede viene comunicato via email indicativamente due mesi prima dell’inizio (o senza indugio in caso di acquisto a ridosso dell’evento). Lo spostamento della sede all’interno della medesima città dichiarata non costituisce modifica sostanziale del Contratto.
6.2. Il Fornitore ha facoltà di apportare modifiche ragionevoli all’ordine degli argomenti, alla scansione oraria giornaliera, ai docenti assistenti e al marchio delle attrezzature fornite, purché restino invariati i temi principali annunciati, il volume delle esercitazioni pratiche, la durata complessiva e il livello del programma.
6.3. In caso di cancellazione totale del corso o di modifica sostanziale (cambio di città, date principali, docente principale, lingua o formato del programma), il Fornitore ne dà comunicazione al Cliente via email. Il Cliente può accettare le modifiche, trasferire il pagamento su un altro corso oppure ottenere il rimborso integrale (100%) dell’importo versato, inclusa la quota di iscrizione. Il rimborso in caso di cancellazione è disposto dal Fornitore entro 14 giorni di calendario. Al Cliente sono concessi almeno 7 giorni per comunicare la propria scelta; il silenzio non equivale ad assenso e, in mancanza di risposta, l’ordine viene annullato con rimborso integrale.
6.4. Circostanze al di fuori del ragionevole controllo (Forza Maggiore): Al verificarsi di circostanze imprevisibili e inevitabili (calamità naturali, epidemie, eventi bellici, chiusura delle frontiere) che impediscano direttamente lo svolgimento del corso, il Fornitore ne dà tempestiva comunicazione. Qualora lo svolgimento del corso divenga impossibile, si applica l’articolo 6.3 (rimborso integrale ovvero rinvio/credito rigorosamente previo consenso espresso del Cliente). La mancanza di permessi di lavoro o visti per il relatore, che il Fornitore avrebbe dovuto procurare autonomamente, non è riconosciuta quale causa di forza maggiore.